Decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 - Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia.
4. Entro quindici giorni dal ricevimento della raccomandata, i creditori e i titolari dei diritti indicati nel comma 2 possono presentare o inviare
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8. Nei casi previsti dai commi 6 e 7, i diritti reali e i diritti di prelazione sono salvi quando i beni ai quali si riferiscono non siano stati
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3. La Banca d'Italia, fermi restando i diversi termini fissati da disposizioni di legge, stabilisce i termini per provvedere, individua il
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1. I commissari liquidatori hanno tutti i poteri occorrenti per realizzare l'attivo.
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2. La Banca d'Italia determina e rende pubblici previamente i principi e i criteri dell'attività di vigilanza.
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3. La Banca d'Italia può revocare o sostituire i commissari e i membri del comitato di sorveglianza.
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3. La Banca d'Italia può revocare o sostituire i commissari e i membri del comitato di sorveglianza.
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5. Al fine di agevolare il superamento di difficoltà finanziarie, i commissari straordinari, d'intesa con i commissari straordinari o liquidatori
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5. Entro sessanta giorni dalla pubblicazione del decreto di liquidazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, i creditori e i titolari
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6. I commissari possono richiedere alle società del gruppo i dati, le informazioni e ogni altro elemento utile per adempiere al proprio mandato.
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1. I commissari esercitano le funzioni e i poteri dei disciolti organi amministrativi della banca. Essi provvedono ad accertare la situazione
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6. I commissari, trascorso il termine previsto dal comma 5 e non oltre i trenta giorni successivi, presentano alla Banca d'Italia, sentiti i cessati
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9. Le azioni civili contro i commissari e i membri del comitato di sorveglianza per atti compiuti nell'espletamento dell'incarico sono promosse
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1. Salvo quanto previsto dal presente articolo, alla capogruppo di un gruppo bancario si applicano le norme del presente titolo, capo I, sezione I.
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4. I contratti indicano il tasso d'interesse e ogni altro prezzo e condizione praticati, inclusi, per i contratti di credito, gli eventuali maggiori
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6. I contratti già conclusi e i procedimenti esecutivi in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo restano regolati
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; c) venga presentato un programma concernente l'attività iniziale, unitamente all'atto costitutivo e allo statuto; d) i partecipanti al capitale
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Capo I
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Sezione I
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Sezione I
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Sezione I
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Sezione I
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Capo I
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Sezione I
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Titolo I
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Capo I
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Sezione I
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Capo I
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Capo I
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1. Dopo il deposito dello stato passivo e fino a che non siano esauriti tutti i riparti dell'attivo, i creditori e i titolari di diritti reali sui
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amministrativa, alle società del gruppo si applicano, ove ne ricorrano i presupposti, le norme del presente titolo, capo I, sezione I. L'amministrazione
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3. Quando i finanziamenti di credito agrario siano garantiti da ipoteca su immobili, si applica la disciplina prevista dalla sezione I del presente
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3. Il divieto previsto dal comma 2 non si applica agli organismi di investimento collettivo in valori mobiliari, per i quali valgono i limiti
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1. I commissari liquidatori hanno la rappresentanza legale della banca, esercitano tutte le azioni a essa spettanti e procedono alle operazioni della
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5. Le banche, le società e gli enti ai quali appartengono i responsabili delle violazioni rispondono del pagamento della sanzione e sono tenuti a
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1. I commissari straordinari prendono in consegna l'azienda dagli organi amministrativi disciolti, previo sommario processo verbale. I commissari
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7. Al fine di agevolare il superamento di difficoltà finanziarie, i commissari possono disporre la sospensione dei pagamenti nelle forme e con gli
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1. I commissari liquidatori prendono in consegna l'azienda dai precedenti organi di amministrazione o di liquidazione ordinaria, previo sommario
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1. Se nei contratti di durata è convenuta la facoltà di modificare unilateralmente i tassi, i prezzi e le altre condizioni, le variazioni sfavorevoli
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1. Le autorità creditizie esercitano i poteri loro attribuiti in armonia con le disposizioni comunitarie, applicano i regolamenti e le decisioni
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1. La Banca d'Italia pubblica un Bollettino contenente i provvedimenti di carattere generale emanati dalle autorità creditizie nonché altri
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1. Entro un mese dalla nomina i commissari comunicano a ciascun creditore, mediante raccomandata con avviso di ricevimento, le somme risultanti a
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l'azione dei creditori per l'esecuzione del concordato non può esperirsi che contro i terzi assuntori entro i limiti delle rispettive quote.
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1. Nel caso di amministrazione straordinaria di succursali di banche extracomunitarie stabilite nel territorio della Repubblica, i commissari
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4. I commissari straordinari, sentito il comitato di sorveglianza, previa autorizzazione della Banca d'Italia, possono revocare o sostituire, anche
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rilevante al capitale, i limiti indicati dalla Banca d'Italia, in conformità delle deliberazioni del CICR. Tali limiti sono determinati con esclusivo
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3. I finanziamenti possono essere assistiti dal privilegio previsto dall'art. 46.
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1. Tutte le notizie, le informazioni e i dati in possesso della Banca d'Italia in ragione della sua attività di vigilanza sono coperti da segreto
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1. I soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso banche devono possedere i requisiti di professionalità e di
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3. I dipendenti della Banca d'Italia sono vincolati dal segreto d'ufficio.